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Coronavirus. A Lamezia stop alle udienze fino al 20 marzo

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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAMEZIA TERME

VERBALE DELIBERA DEL 05 MARZO 2020

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, riunito in seduta straordinaria presso la Biblioteca del Consiglio in P.zza della Repubblica (Pal. di Giustizia),

  • –  vista la situazione di emergenza sanitaria;
  • –  considerata l’inadeguatezza delle misure finora adottate a fronteggiare i rischi

    di propagazione dell’epidemia da coronavirus negli ambienti giudiziari e la

    necessità e urgenza di tutelare il diritto alla salute degli iscritti;

  • –  preso atto della delibera dell’Ufficio di Coordinamento dell’Organismo Congressuale Forense, resa in data 4 marzo 2020, con cui è stata indetta l’astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie, in ogni settore della Giurisdizione, per il periodo di quindici giorni con decorrenza dal 6.03.2020 e fino al 20.03.2020, in conformità alle disposizioni del codice di autoregolamentazione, con esclusione espressa delle udienze e delle attività giudiziarie relative alle attività indispensabili come previste e disciplinate dal “Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli

    Avvocati”;

  • –  visti, in particolare, gli artt. 4, 5 e 6 del “Codice di autoregolamentazione delle

    astensioni dalle udienze degli Avvocati” e le previsioni in essi contenute:

    a) Prestazioni indispensabili in materia penale

    1. L’astensione non è consentita nella materia penale in riferimento:

a) all’assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell’arresto e del fermo, a quelle afferenti misure

cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all’incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi dì urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all’articolo 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni;

b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l’imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall’art. 420 ter comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l’astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d’ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l’obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.

b) Prestazioni indispensabili in materia civile

1. L’astensionenonèconsentita,inriferimentoallamateriacivile,nei procedimenti relativi:

a) provvedimenti cautelari, provvedimenti sommari di cognizione ai sensi dell’art. 19 decreto legislativo n. 5/2003, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei procedimenti modificativi e all’affidamento o mantenimento di minori;

b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall’art, 28 della legge n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo n. 165/2001;

c) a controversie per le quali è stata dichiarata 1’urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 2, del regio decreto n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;

e) alla convalida dì sfratto, alla sospensione dell’esecuzione, alla sospensione o revoca dell’esecutorietà di provvedimenti giudiziali;

f) alla materia elettorale.

L’astensione non è consentita, in riferimento alla materia amministrativa e tributaria:

a) nei procedimenti cautelari e urgenti;
b) nei procedimenti relativi alla materia elettorale.

  • –  considerato che l’astensione sarà considerata legittimo impedimento del difensore in ogni tipo di procedimento nei limiti dispensati dalle richiamate disposizioni di autogoverno;
  • –  richiamate le “Note esplicative dell’astensione”, Prot. 28/2020, comunicate da OCF alla Commissione di Garanzia per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
  • –  richiamato, infine, il “Vademecum” per l’astensione stilato da OCF in data odierna;
    tanto premesso,

    DELIBERA

    di recepire con effetto immediato il contenuto e le indicazioni di cui alle delibere e ai documenti sopra richiamati e, nel contempo, di adottare le seguenti disposizioni tecniche operative:
    1. ai sensi dell’art. 3, comma 2, l’adesione all’astensione potrà essere comunicata con atto scritto trasmesso, con le modalità di seguito indicate, con espressa deroga al termine di due giorni, in considerazione delle ragioni di pericolo sanitario sottese all’astensione medesima;

    2. il Giudice dovrà disporre il rinvio anche in caso di adesione all’astensione da parte di un solo difensore e nonostante la mancata adesione da parte degli altri difensori costituiti;
    3. per i procedimenti civili pendenti dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, si invitano gli iscritti a voler inviare la comunicazione di astensione tramite il PCT -con deposito nel fascicolo telematico del processo di istanza/memoria generica contenente la dichiarazione di adesione come da modulo allegato alla presente e inserendo nella parte “Note per il Cancelliere” la dicitura “ADESIONE ALL’ASTENSIONE”- e a darne contestuale comunicazione alle altre parti costituite a mezzo pec o per le vie brevi;

    4. per i procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme, si invitano gli iscritti a voler comunicare la propria adesione all’astensione con atto scritto, come da allegato modulo, da trasmettere a mezzo pec al seguente indirizzo: penale.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it;

    5. per i procedimenti penali pendenti dinanzi all’Ufficio GIP, si invitano gli iscritti a voler comunicare la propria adesione all’astensione con atto scritto, come da allegato modulo, da trasmettere a mezzo pec al seguente indirizzo: gip.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it;

6. per consentire la formalizzazione del rinvio delle udienze penali, il Consiglio dell’Ordine garantirà la presenza di un Consigliere o altro delegato e, all’uopo, nomina referenti i Consiglieri Avv. Paolo Fiorentino, Avv. Nicolina Perri, Avv. Natalino Pileggi, Avv. Tiziano Lio e Avv. Mara La Russa;

7. per i procedimenti civili e penali pendenti dinanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme, si invitano gli iscritti a voler comunicare la propria adesione all’astensione con atto scritto, come da allegato modulo, da trasmettere a mezzo pec all’ indirizzo gdp.lameziaterme@giustziacert.it, indicando anche nell’oggetto della comunicazione numero di ruolo, Giudice e parti del procedimento, dandone nel contempo avviso ai difensori delle altre parti costituite a mezzo pec o per le vie brevi; anche in questo caso, per consentire la formalizzazione del rinvio delle udienze penali, il Consiglio dell’Ordine garantirà la presenza di un Consigliere o altro delegato e, all’uopo, nomina referenti i medesimi Consiglieri indicati sub n. 6;

8. per i procedimenti pendenti dinanzi alle giurisdizioni amministrative, ricordando che non è consentita l’astensione per le udienze cautelari, si invitano gli iscritti a comunicare la propria adesione attraverso il PAT;

9. si invitano gli iscritti a voler tempestivamente avvisare parti e testimoni dell’astensione al fine di evitare che si presentino presso gli Uffici Giudiziari;
10. si invitano tutti gli Avvocati a privilegiare le modalità telematiche per ogni comunicazione e deposito di atti giudiziari civili e a volersi recare nelle cancellerie civili e penali e presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine solo per richieste urgenti e indifferibili;

11. seguiranno indicazioni per le modalità di comunicazione dell’astensione dinanzi alla giurisdizione tributaria.
Si ringraziano tutti i Colleghi per la collaborazione ribadendo che il Consiglio è a disposizione di tutti per la risoluzione di ogni difficoltà.

Il Segretario
f.to Avv. Monique Famularo

Il Presidente
f.to Avv. Dina Marasco

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