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Diga sul Melito, accolto il ricorso del Consorzio di Bonifica

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Il Presidente Grazioso Manno

Il Presidente Grazioso Manno - Consorzio Bonifica

La Cassazione rinvia nel merito in appello

Comunicato stampa:

Grazioso Manno: una sentenza storica che restituisce fiducia e compensa nove anni di battaglie per l’affermazione della legalità

Con una decisione molto attesa, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 17339 del 13 luglio 2017, ha accolto il ricorso del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese, rappresentato e difeso dall’avv. Beniamino Caravita Di Torritto, contro l’impresa Astaldi S.p.a., avverso la decisione della Corte di Appello di Roma n. 3247/2012 con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia, “motivando adeguatamente sulle singole questioni e facendo applicazione di principi di diritto” che evidentemente la Corte di Appello di Roma non aveva adeguatamente valutato e considerato .

Il Presidente Grazioso Manno
Il Presidente Grazioso Manno – Consorzio Bonifica

“Siamo enormemente soddisfatti – dichiara a caldo il Presidente del Consorzio di Bonifica Grazioso Manno – è sicuramente una sentenza storica che restituisce fiducia e compensa i nove anni di sacrifici e battaglie che quindi non possono considerarsi concluse, per l’affermazione della legalità”. Ma veniamo ad illustrare le motivazioni che hanno indotto il Supremo Collegio a cassare la sentenza di Appello.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le eccezioni formulate dal Consorzio nel ricorso laddove l’Ente aveva denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 829 cpc e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
L’erronea impostazione seguita dalla Corte d’Appello ha  “
precluso al Consorzio di far valere l’inadempimento contrattuale dell’impresa Astaldi in riferimento agli impegni assunti con la transazione del 21 luglio 2003, nonché le altre questioni di diritto inerenti al merito della controversia (riconvenzionale del Consorzio di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Astaldi, esclusione della responsabilità dell’ente, carattere di vincolo negoziale della dichiarazione di impegno effettuata dall’impresa nella transazione del 21 luglio 2013”. Afferma sul punto la sentenza che, nel caso concreto, la Corte territoriale abbia errato nel ritenere non impugnabile il lodo per motivi di diritto sostanziale.
La Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, accolto in altra parte il motivo di ricorso concernente la censura relativa alle modalità di svolgimento della CTU. La Corte d’Appello aveva, infatti, escluso che la rinuncia all’incarico da parte di uno dei tre consulenti, esperto in geotecnica, comportasse la nullità dell’elaborato peritale. Ma la Corte di Cassazione ha ritenuto, quanto meno sotto il profilo del vizio di motivazione, di dover accogliere la censura mossa dal Consorzio dichiarando testualmente “
La pronuncia non dà… in alcun modo conto delle ragioni per le quali abbia ritenuto che le dimissioni del consulente specializzato in geotecnica non avevano avuto rilevanza alcuna sulla corretta  formazione dell’elaborato peritale”.

Un elemento cardine quindi nella sentenza risulta essere il “lodo arbitrale” che il Consorzio, ed in particolare il Presidente Manno, avevano definito in innumerevoli dichiarazioni pubbliche a dir poco “sospetto”. “Si apre a questo punto – commenta il Presidente Manno – una pagina nuova per la Diga sul fiume Melito, che farà ulteriormente chiarezza su questa vicenda sulla quale non mi sono mai arreso con denunce quotidiane e grande coinvolgimento delle Istituzioni locali in primis i sindaci. La Diga sul fiume Melito riprende vigore anche perché è un’opera che anche alla luce delle emergenze idriche di questo periodo assume una valenza di straordinaria importanza. Se c’era chi aspettava questa sentenza per poter decidere sul rifinanziamento dell’infrastruttura il momento ora è arrivato e non ci possono essere più alibi e rinvii”.

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