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Le nuove regole per la gestione dei casi di Covid a scuola

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Nessuna quarantena con un solo caso positivo in classe per gli alunni delle scuole primarie e secondarie, ma test antigenici o molecolari da fare subito e successivamente per poter rientrare a scuola. In settimana gli ultimi ritocchi al testo elaborato da governo, Regioni e Iss

Nessuna quarantena con un solo caso positivo in classe per gli alunni delle scuole primarie e secondarie, ma test antigenici o molecolari da fare subito e successivamente per poter rientrare a scuola.

Quarantena obbligatoria, invece, quando i casi di Covid sono almeno 3 nella stessa classe. L’obbligo di restare a casa per 10 giorni scatta subito per tutta la classe, invece, per la scuola dell’infanzia (fino ai 6 anni) anche in presenza di un solo caso.

Sono alcune delle novità principali contenute nella bozza datata 7 ottobre – elaborata dal ministero della Salute, dell’Istruzione, dall’Istituto superiore di Sanità e da rappresentanti delle Regioni – con le ‘Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi Covid-19 in ambito scolastico’.

La bozza, si legge nel testo, sottolinea che la revisione delle misure di quarantena – per alunni, docenti e operatori scolastici – nasce dalla “necessità di favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuale in ambito scolastico” anche “alla luce dell’aumento della copertura vaccinale e della riduzione della circolazione di SARS-Cov-2 in comunità”.

Le indicazioni operative

Ma quali sono le ‘indicazioni operative’? Le tabelle della bozza suddividono i casi tra fascia 0-6 anni e scuole primarie e secondarie. Per la fascia d’età 0-6 anni, a fronte di un solo caso positivo tra gli alunni, la quarantena di 10 giorni è obbligatoria per tutti. Anche per gli educatori e per gli altri operatori scolastici, quarantena di 10 giorni, o 7 se vaccinati da almeno 14 giorni (come previsto dalla circolare del ministero della Salute dell’11 agosto scorso).

In ogni caso, tutti dovranno effettuare appena possibile un test antigenico o molecolare, da ripetere anche al termine della quarantena prima di rientrare a scuola. Se invece si è in presenza di un caso positivo tra gli educatori/operatori scolastici, l’obbligo di quarantena di 10 giorni ci sarà per i bambini delle sezioni o dei gruppi in cui l’insegnante ha svolto attività in presenza. Mentre per gli educatori scolastici, che hanno svolto attività in compresenza con l’insegnante o operatore scolastico positivo, la quarantena sarà obbligatoria solo se non vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi.

Mentre, se vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi, non servirà la quarantena ma il test e il rientro a scuola potrà avvenire con tampone negativo. Nel caso di altri operatori scolastici che hanno svolto attività specifiche di intersezione con il gruppo/sezione interessato dal caso positivo, non è previsto alcun provvedimento sanitario.

Misure diverse, invece, per le scuole primarie e secondarie: in presenza di un caso positivo tra gli alunni, non sara’ obbligatoria la quarantena ma la ‘sorveglianza con testing’, e il rientro a scuola potrà avvenire esclusivamente dopo un tampone negativo. Lo stesso vale per i docenti che hanno svolto attivita’ in presenza nella classe del caso positivo. Unica eccezione, per i non vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: per loro ci sara’ l’obbligo di quarantena.

Analoghe misure se i casi positivi tra gli alunni sono 2 mentre – si legge nella tabella della bozza – qualora i casi diventassero 3, sarebbe obbligatoria la quarantena per tutta la classe. Le stesse indicazioni saranno applicate qualora i casi positivi si registrassero nelle scuole primarie e secondarie tra gli insegnanti/operatori scolastici.

Ultimi aggiustamenti in settimana

La bozza, che in quanto tale potrà ancora essere modificata, sarà secondo quanto si apprende al centro di un incontro dei sindacati con il capo di dipartimento del ministero dell’Istruzione, Jacopo Greco, previsto in settimana.

Nelle considerazioni generali del documento – premessa e spiegazione delle nuove norme – viene sottolineato che “sebbene la valutazione dello stato di contatto di caso Covid-19 sia di competenza del Dipartimento di prevenzione”, in ogni caso “le procedure di gestione dei contatti a livello scolastico dovrebbero essere semplificate attraverso un sistema che preveda una serie di automastimi gestibili sin dalle prime fasi direttamente dal dirigente scolatico e dal referente scolastico Covid-19, in stretta collaborazione con il Dipartitmento di prevenzione”.

Con la puntualizzazione che “resta inteso che a tali automatismi potranno seguire eventuali azioni specifiche e puntuali in seguito alla valutazione del rischio effettuata dal Dipartimento di prevenzione che rimane comunque incaricato della disposizione delle misure di sanita’ pubblica da intraprendere (incluse la quarantena dei contatti e l’isolamento dei casi)”.

L’intervento del preside

Quindi, decide in prima istanza il preside? Nella bozza del documento si legge che “il dirigente scolastico, venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola, è da considerarsi quindi autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche nella classe/sezione/gruppo e comunicare l’avvio delle misure previste dal Dipartimento di prevenzione, sia per gli alunni che per gli insegnanti che sono stati a contatto con un caso Covid confermato (nelle 48 ore prevedenti l’insorgenza dei sintomi o all’esecuzione del test diagnostico se asintomatico) in attesa della formalizzazione da parte del Dipartimento di prevenzione”.

Nel contesto scolastico, viene precisato, considerato l’uso di mascherine e di altre misure di prevenzione, “una parte dei contatti potrà essere considerata a basso rischio con l’introduzione di una strategia di ‘sorveglianza con testing’ specifica”.

La quarantena, viene ricordato, non è prevista per i contatti definiti a basso rischio, in base alle indicazioni fornite dalla circolare del ministero della Salute dell’11 agosto scorso.

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