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Mascaro su servizio mensa scolastica: rigore amministrativo e rispetto di ogni regola

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Avv. Paolo Mascaro, già Sindaco di Lamezia Terme

Avv. Paolo Mascaro, già Sindaco di Lamezia Terme

La dichiarazione di Paolo Mascaro su servizio mensa scolastica

Continuano le precisazioni che l’ormai ex sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, ha deciso di condividere sul proprio profilo social al fine di chiarire, a seguito del decreto di scioglimento del consiglio comunale lametino, tutti i dubbi relativi alle questioni strettamente attuali che la città ha vissuto e sta vivendo in questo particolare momento politico.

Questa volta l’avvocato Mascaro vuole portare all’attenzione di tutti l’intransigente comportamento amministrativo di fermo contrasto nei riguardi di qualsivoglia situazione di possibile illegalità ed il pieno rispetto di ogni norma di legge per quel che riguarda il servizio di mensa scolastica della città.

Queste le sue parole:

Avv. Paolo Mascaro, già Sindaco di Lamezia Terme
Avv. Paolo Mascaro, già Sindaco di Lamezia Terme

Il servizio di mensa scolastica è stato istituito dal Comune di Lamezia Terme nell’anno 1998 e cioè da quasi 20 anni.

Sin dall’inizio, sempre in seguito a regolari appalti, il detto servizio è stato riferibile al Cardamone Renzo, dapprima in forma individuale e poi in forma societaria.

In particolare, andando a ritroso nel tempo, sono stati stipulati i seguenti contratti: n. 8989 dell’08/03/10 con Cardamone Renzo s.r.l., n. 8578 del 19/03/07 con ATI Cardamone Renzo s.r.l. e Butera A., n. 8096 del 10/02/04 con ATI Cardamone Renzo s.r.l. e Butera Aquila, n. 6385 dell’01/02/2001 con ATI Cardamone Renzo s.r.l. e Sanitel s.r.l., 5839 dell’08/01/1998 con Cardamone Renzo.

Come si rileva, sono state interessate tutte le amministrazioni nelle quali vi è stata elezione diretta del Sindaco ed anche il periodo di precedente gestione commissariale.

Fatta tale doverosa premessa che fa ben capire che la ditta poi oggetto di interdittiva, sotto svariate forme tutte riconducibili al legale rappresentante Cardamone Renzo, era da 20 anni legittimamente operante nel Comune di Lamezia e non invece tolta dal cilindro con ipotetici favoritismi durante l’Amministrazione Mascaro, si rappresenta altresì che la Cardamone Group s.r.l. ha sottoscritto, per il tramite del legale rappresentante Cardamone Renzo, contratto n. 68 con il Comune di Lamezia Terme in data 08/10/2013 (durante l’amministrazione Speranza) per il servizio di refezione scolastica per la durata di anni 3 a far data dall’effettivo inizio del servizio, poi avvenuto il 06/06/2013.

In data 29/03/16, prot. n. 19425, la Cardamone Group s.r.l. portava all’attenzione del Sindaco e dell’Assessore al ramo la richiesta di rinnovo contrattuale, per come reso possibile dal bando di gara e dall’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto; detta richiesta rimaneva, però, inevasa e non accolta. In particolare, il sottoscritto riteneva il rinnovo inopportuno sia per alcune contestazioni insorte nel corso del servizio con riferimento alla qualità del pesce fornito in una circostanza, sia in quanto in periodo di deflazione poteva esservi migliore condizione contrattuale per l’ente e sia in quanto si intendeva modificare in parte l’aspetto inerente le pietanze anche per le giuste sollecitazioni provenienti da alcuni comitati cittadini formati da mamme degli alunni che erano state ascoltate svariate volte nella competente Commissione Consiliare.

Con determinazione del dirigente n. 362 del 14/04/16, si procedeva quindi ad indire gara d’appalto per la gestione del servizio per il triennio 2016/17-2018/19; detta determina veniva poi annullata stante l’entrata in vigore in data 19/04/16 del nuovo Codice degli Appalti e le modifiche dallo stesso in quei giorni introdotte che hanno provocato paralisi in quasi tutti gli enti locali d’Italia.

Veniva, poi, indetta nuova gara con determinazione del Dirigente n. 668 del 27/06/16 con appalto sopra soglia comunitaria ed offerta entro il 20/09/16.

Si dava luogo alla valutazione dell’offerta tecnica da parte della Commissione Giudicatrice di cui all’art. 77 Codice dei Contratti (sedute del 21/10/16, 28/10/16, 04/11/16).

In data 17/11/16 si procedeva alla formazione della graduatoria finale e si disponeva di sottoporre a verifica di congruità la Cardamone Group s.r.l., risultata prima nella graduatoria finale.

Il RUP richiedeva 2 volte documentazione a giustificazione dell’offerta ed in data 11/01/2017 la dichiarava congrua.

Con determinazione del Dirigente n. 43 del 19/01/17, veniva disposta l’aggiudicazione subordinata alla verifica dei requisiti prescritti dall’art. 80 Codice Appalti.

In data 24/02/17 si attestava che si era proceduto agli accertamenti d’ufficio e si procedeva con determinazione del Dirigente all’approvazione del relativo verbale.

Con determinazione del Dirigente n. 332 del 27/02/17 si dichiarava efficace e quindi esecutiva l’aggiudicazione del Servizio di Mensa Scolastica a decorrere dall’01/03/17.

Nel frattempo vi erano state 2 ripetizioni del servizio rispettivamente del 29/07/16 e del 23/12/16 con proroga finale al 28/02/17.

In data 09/05/17, nel pomeriggio, la Prefettura di Cosenza comunicava non sussistere le condizioni per la prosecuzione o il completamento di rapporto contrattuale ex art. 32 comma 10 D.L. 90/14 ed in data 10/05/17 si procedeva all’immediata revoca dell’aggiudicazione ed allo scorrimento della graduatoria con aggiudicazione provvisoria in favore della seconda classificata.

In data 10/05/17, la Cardamone Group proponeva istanza di annullamento in autotutela che veniva respinta dall’ente ed il servizio già da giorno 11 maggio non veniva espletato dalla detta società.

È importante sottolineare al riguardo che il comportamento tenuto dall’amministrazione comunale di Lamezia, difforme in termine di rigore e di immediata sospensione del servizio rispetto ad altri enti, ha ricevuto anche il plauso da parte del M5S (vedi testate on line 11/05/17 e dichiarazione del Senatore Nicola Morra “appena ciò si è saputo il Comune di Lamezia ha revocato l’aggiudicazione dei servizi di mensa scolastica.. ci si domanda che cosa impedisca al Comune di ….. ed all’Azienda Ospedaliera di …. di fare altrettanto”) ed addirittura il parlamentare del PD Sebastiano Barbanti aveva richiesto la proroga del servizio in favore della Cardamone Group (vedi testate on line del 12/05/17 “il Sindaco Mascaro ha proceduto alla sospensione del servizio della mensa scolastica.. si tratta di atto dovuto ma che il Sindaco avrebbe potuto posporre con una proroga di qualche giorno per evitare problemi ai bambini ed agli anziani”) ipotesi ovviamente neanche considerata dal sottoscritto che a costo di essere del tutto impopolare per il disservizio creato ai genitori dei bambini (vedi testate on line dell’11/05/17 “sospensione mensa gravità inaudita”) ha senza esitazione interrotto immediatamente ogni rapporto.

In data 11/07/17 veniva, poi, dichiarata efficace l’aggiudicazione in favore dell’ATI Siarc s.p.a. ed altri.

È evidente, quindi, l’intransigente comportamento amministrativo di fermo contrasto nei riguardi di qualsivoglia situazione di possibile illegalità ed il pieno rispetto di ogni norma di legge.

Nonostante l’indiscutibile linearità del comportamento tenuto, giudicato meritorio anche da avverse appartenenze politiche, la Commissione ha dedicato oltre 50 pagine della relazione al detto appalto rappresentando asserite irregolarità procedurali che avrebbero in ipotesi favorito la Cardamone Group s.r.l. già dimenticando in premessa che, volendo essere favorevole alle loro istanze, bastava accogliere, e non invece rigettare, l’istanza di rinnovo contrattuale del 29/03/16 evitandosi quindi la gara ad evidenza pubblica!

In particolare, nelle tante pagine dedicate alla Cardamone Group, si sollevano svariati motivi di asserita irregolarità che vengono richiamate a pag. 2 della proposta del Ministro con riferimento a “anomalie in sede di nomina e sostituzione dei componenti la commissione giudicatrice sia in ordine alle modalità di valutazione delle offerte”.

Ciò è palesemente inveritiero e deriva dalla mancata conoscenza delle normative di cui al Codice dei Contratti ed in particolare la fondamentale distinzione tra la cd. commissione (o seggio) di gara e la commissione giudicatrice di cui al Codice dei Contratti e di non aver mai letto neanche una delle centinaia di sentenze del Consiglio di Stato che hanno sempre evidenziato detta differenza specificando che l’operato della commissione giudicatrice interviene in una sotto-fase che è obbligatoria nei casi di appalti da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa al fine di valutare l’offerta tecnica (si richiamano all’uopo, tra le tante, le sentenze del Consiglio di Stato n. 780 del 25/02/16 e n. 4190/15).

Detta mancata conoscenza assurge a spia di particolare allarme ove si pensi che è stata disattesa la collaborazione formalmente offerta dal Sindaco ad essere udito onde accertare e verificare la legittimità di ogni atto e la mancata audizione dei dirigenti che avrebbero immediatamente spiegato particolare così banale.

Detta mancata conoscenza ha condotto alle asserite ma inesistenti anomalie evidenziate nella proposta del Ministro sulla nomina (la nomina della commissione giudicatrice è in realtà intervenuta correttamente dopo la scadenza del termine presentazione offerte) e sulla sostituzione dei componenti (non vi mai è stata come rilevati dai 3 verbali di seduta del 21/10/16, 28/10/16 e 04/11/16); in ordine alle modalità di valutazione, la Commissione incorre in errore non verificando che la valutazione del punto 4 della seconda classificata era avvenuta regolarmente nella seduta del 04/11/16, verbale 3!

I rilievi operati, dunque, a pag. 2 della proposta del Ministro sono dunque totalmente infondati per erroneità dei presupposti e mancata conoscenza della normativa di legge applicabile alla tipologia di appalto.

Di certo, con riferimento all’appalto mensa scolastica non vi sarà alcuno che non potrà affermare:

a) che trattavasi di ditta che da 20 anni lavorava, nelle sue varie rappresentazioni imprenditoriali, per il Comune di Lamezia Terme così come per tanti altri enti locali ed aziende ospedaliere;

b) che vi è stato particolare rigore sia nel non accettare la proposta di rinnovo contrattuale avanzata dalla stessa il 29/03/16 e sia nell’interrompere ogni rapporto immediatamente e prima di ogni altro ente che aveva rapporti con la stessa;

c) che si è proceduto con gara d’appalto mediante procedura aperta nel corso della quale sono state osservate pedissequamente e rigorosamente tutte le norme di legge e di buona amministrazione.

GIUSTIZIA SUBITO

LA FASCIA TORNI AL RAPPRESENTANTE DEL POPOLO

Paolo Mascaro

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