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Organizzazioni sindacali: Piano Performance, dall’Amministrazione solo demagogia

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comune lamezia

Nemmeno il caldo ferragostano trattiene le demagogiche e ingannevoli enunciazioni diffuse dal Comune di Lamezia Terme, in una nota avvolta dal mistero di chi l’ha redatta e propagata

Comunicato Stampa

Le scriventi OO.SS. e la RSU apprendono dalla pubblicazione che: “…La delibera consentirà inoltre di poter corrispondere ai dipendenti, per l’anno 2020, quanto dovuto in forza dell’istituto della produttività senza i problemi manifestatisi per gli anni precedenti”;

E’ uno sproposito dichiarare che la delibera di G.C. N°245 del 17.08.2020 consentirà di corrispondere ai dipendenti per l’anno 2020 la produttività. Le domande nascono spontanee: quali sono i riferimenti normativi e contrattuali previsti nella delibera che consentono ai dipendenti di percepire la “produttività” per i 12 mesi dell’anno 2020? Come sarà corrisposta la produttività per i 12 mesi del 2020 senza i problemi manifestatisi per gli anni precedenti?

Come consuetudine, da oramai 8 mesi, non ci saranno risposte a quanto le OO.SS. e la RSU chiedono e sollecitano. Non ultimo, con nota del 11 luglio scorso, si ribadiva “una apposita deroga o una specifica forma transitoria che possa sanare le inadempienze dell’Amministrazione per non avere formalmente adottato la preventiva assegnazione degli obbiettivi per come costantemente indicato dalla magistratura contabile e dalla richiamata normativa (rectus art.3 comma 1 ter D.Lgs N°74 del 25.5.2017)”.

Invece, il Comune di Lamezia Terme, con disinvoltura e apparente intransigenza sostiene che il Regolamento di misurazione e valutazione della performance (art. 7 comma 2) e l’approvazione del Piano della performance stralcio (delibera in argomento), assumano la seguente ipotesi: “tale specifica previsione è attuativa del comma 1-ter dell’art. 5 del d.lgs. 150/2009 introdotto dal d.lgs. 74/2017”; nonostante ad oggi non risulta approvato il bilancio di previsione e il successivo Piano Esecutivo Gestione. Quest’ultimo (PEG), è l’assemblaggio secondo le regole contabili delle spese necessarie allo svolgimento delle singole attività, dove vengono unificati il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con propria deliberazione 18/2014 in merito alla situazione delle amministrazioni locali prive di bilancio ed in gestione provvisoria (vedasi Comune Lamezia Terme) ha indicato quanto segue: “Si ribadisce la necessità che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa (quali ad esempio il Piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) al fine di sopperire all’assenza, all’inizio dell’esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall’ordinamento. Ciò deve consentire di raggiungere i principali obiettivi sopra richiamati, in attesa della definitiva approvazione del bilancio di previsione. E’ quindi da evitare una gestione in esercizio provvisorio “al buio”, carente, cioè, di indirizzi approvati dai competenti organi di governo”.

Dunque, secondo la magistratura contabile non solo l’assenza di un bilancio di previsione non impedisce l’approvazione del Peg, ma addirittura è dovere d’ufficio approvarne uno anche in via provvisoria, per non dare vita a una gestione “al buio”, per come invece fino ad oggi avvenuto al Comune di Lamezia Terme. La cosa è ovvia: anche in esercizio provvisorio o gestione provvisoria non possono mancare indirizzi operativi per la gestione dall’inizio dell’anno (2020) finanziario. Esattamente quello che il Comune di Lamezia Terme e la Giunta Mascaro non ha fatto, contrariamente a quanto proclama nella nota. Risulta evidente che la Delibera N. 245 del 17.08.2020 di fatto è una grossolana mistificazione della sopra accennata giurisprudenza contabile e legislativa, tentando di sanare la grave responsabilità amministrativa a carico della Giunta, del Segretario comunale e del Dirigente del Settore Economico Finanziario.

Inoltre, i vari obiettivi operativi assegnati ai Dirigenti, risultano risibili e poco attendibili, per esempio i seguenti:

  • 1.5.3. L’indicatore è correlato alla predisposizione degli atti propedeutici e all’attivazione di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’affidamento del servizio di supporto esterno all’attività di riscossione entro il 31.12.2020 (Azione di miglioramento capacità di riscossione delle entrate proprie con supporto esterno);
  • 1.5.4. L’indicatore si incentra sulla elaborazione della disciplina in esame e sulla formale adozione della relativa proposta di deliberazione comunale, da conseguirsi entro il 31.12.2020 (Implementazione disciplina ordinaria del lavoro c.d. agile);
  • 1.11.1. Adesione ad una stazione unica appaltante/centrale unica di committenza (Sottoscrizione della convenzione di adesione alla SUA/CUC entro il 31.12.2020);
  • 4.1.1. L’obiettivo consiste pertanto nell’adozione tempestiva delle ordinanze sindacali di quarantena a seguito della trasmissione della proposta di adozione ordinanza da parte dell’ASP (Attuazione delle misure di tutela della salute connesse all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19);
  • 2.1.6. L’obiettivo consiste nella tempestiva pubblicazione delle delibere di Giunta comunale (Incremento efficienza/efficacia dell’attività di assistenza agli Organi Politici);
  • 1.1.7. L’obiettivo consiste nella tempestiva redazione dei verbali delle Commissioni consiliari (Incremento efficienza/efficacia dell’attività di assistenza agli Organi Politici);
  • 1.1.8. L’obiettivo consiste nella tempestiva liquidazione dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali, mediante l’allineamento liquidazione gettoni di presenza dei consiglieri comunali con il pagamento mensile degli stipendi dei dipendenti (Incremento efficienza/efficacia dell’attività di assistenza agli Organi Politici);

Per quanto sopra brevemente riportato, auspichiamo che l’O.I.V. in indirizzo, tenga conto di una recentissima deliberazione della Corte dei conti dell’Emilia Romagna (n.46/2020), in merito agli obiettivi specifici che debbono essere definiti ex ante dall’ente locale. Gli stessi non potranno riguardare le attività istituzionali, ma devono trattare obiettivi misurabili con l’utilizzazione di parametri predeterminati, le cui finalità siano quelle del recupero di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, che a quanto pare poco attinenza contengono quelli sopra concisamente citati, in quanto nella sostanza risultano obiettivi che rientrano nell’ordinario funzionamento e ordinarie attività del vertice gestionale di un Ente civico.

Le scriventi OO.SS. e la RSU, avranno modo di entrare compiutamente nel merito di quanto brevemente osservato, continuando a monitorare e riservandosi di rappresentare alle competenti autorità procedure difformi e lesive degli interessi legittimi dei lavoratori dell’Ente.

CISL FP                                    UIL FPL                           DICCAP                                 RSU

Giuseppe Chirumbolo*            Bruno Ruberto*            Ugo Michele Caruso*         Mario Mazzei*  

 

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