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Soveria Mannelli (CZ). Segnalati sette assuntori di droghe, due dei quali minorenni

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Soveria Mannelli (CZ). Segnalati sette assuntori di droghe, due dei quali minorenni

I carabinieri lanciano l’allarme: la detenzione di sostanza stupefacente a qualsiasi titolo è vietata

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, svolto nelle giornate di giovedì 25 e venerdì 26, finalizzato al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli hanno segnalato alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo sette assuntori di droghe, due dei quali minorenni.

I militari, nel complesso, hanno sequestrato 11 grammi di marijuana.

In particolare il servizio è stato svolto nei territori di Soveria Mannelli, Carlopoli e Conflenti, ove i militari delle locali Stazioni Carabinieri, supportati dall’Aliquota Radiomobile hanno proceduto ad una serie di perquisizioni personali, veicolari e domiciliari, procedendo a contestare le violazioni amministrative, segnalando al Prefetto 7 giovani di età compresa tra i 16 ed i 24 anni. Tra loro anche una ragazza 17enne. Due le patenti ritirate.

L’opera di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza non fa altro che fornire una gioventù più sana e accrescere sempre di più la percezione di sicurezza al cittadino.

Le finalità previste dalla normativa vigente in materia di tossicodipendenza, pur definendo con chiarezza il principio di illiceità derivante dall’uso di sostanze stupefacenti, è ispirata a motivazioni sociali e tende a promuovere una vasta azione di prevenzione, riabilitazione e recupero, mirando a prevenire l’uso da parte di coloro che non sono assuntori di droga, impedire o ridurre l’uso da parte di quanti sono abituali consumatori, favorire il recupero di consumatori abituali e di tossicodipendenti nonché sanzionare la condotta illecita.

I Carabinieri di Soveria Mannelli lanciano l’allarme a tutti i giovani del comprensorio del Reventino e della Presila Catanzarese: “Le sostanze stupefacenti talvolta reperite anche via internet si stanno diffondendo sempre di più e gli effetti sono molto pericolosi”.

Ribadiscono inoltre, spiegando al contempo l’iter a seguito della contestazione amministrativa, che in Italia la detenzione di sostanza stupefacente, a qualsiasi titolo (uso personale o spaccio) è vietata e regolamentata dal DPR 309/90 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, così come modificato dalla Legge n. 49/06 e dalla Legge n. 79/14.

La detenzione per uso personale di stupefacenti comporta la segnalazione al Prefetto della provincia del luogo di residenza del trasgressore e l’attivazione del procedimento amministrativo sanzionatorio.

Il Prefetto, ogni volta che viene ufficialmente informato che un soggetto ha fatto uso di sostanze, è tenuto a segnalarlo al Ser.T. (Servizio per le Tossicodipendenze) competente, che a sua volta è tenuto a convocare la persona segnalata al fine di dare informazioni sulle opportunità preventive o terapeutiche offerte dal servizio e individuare un eventuale percorso di sostegno, consulenza o aiuto.

Le persone che vengano trovate in possesso di sostanza stupefacente destinata all’uso personale, quindi non destinata a terzi, valutate sempre le circostanze e il quantitativo della stessa, vengono sanzionate amministrativamente ai sensi dell’art.75 del citato D.P.R..

Al momento della segnalazione, cioè del rinvenimento della sostanza destinata all’uso personale nella disponibilità di una o più persone, l’organo segnalante verifica che la sostanza sia stupefacente, attraverso il narcotest, stabilisce se si tratta di una violazione amministrativa o penale non più attraverso la quantità di principio attivo riscontrato nella sostanza, secondo i parametri ormai superati, fissati nelle tabelle ministeriali approvate con L. 49 modificata dalla L. 79/2014, verifica se la persona in possesso di sostanza ha nell’immediata disponibilità un autoveicolo (in questo caso c’è il ritiro immediato della patente per 30 giorni) o un ciclomotore (in questo caso è previsto il ritiro del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore), invia entro 10 giorni al Prefetto tutti i verbali, corredati dell’esito del narcotest, restituisce all’interessato la patente e/o il certificato di idoneità al termine dei 30 giorni, qualora questi siano stati ritirati.

L’interessato può far pervenire al Prefetto scritti difensivi entro 30 giorni dalla segnalazione e/o chiedere un’audizione al fine di spiegare le ragioni della violazione.

Il Prefetto, avvalendosi del personale del NOT (Nucleo Operativo per le Tossicodipendendenze) e, valutata la fondatezza dell’accertamento, avvia il procedimento ed entro quaranta giorni convoca il trasgressore per un colloquio al fine di valutare quali sanzioni amministrative applicare oppure per invitarlo formalmente a non fare più uso di sostanze stupefacenti, cd. “ammonizione” che può essere applicata solo in caso di prima violazione, per fatti di lieve entità e se dal colloquio, emergono elementi tali da far presumere che l’interessato possa per il futuro astenersi dall’usare sostanze stupefacenti.

Il Testo Unico sulle droghe colloca i derivati della cannabis in Tabelle diverse rispetto alle altre sostanze considerate più “pesanti”.

Queste sostanze sono tutte illegali, con la differenza che la detenzione di cannabis e dei suoi derivati comporta sanzioni di minore durata. Nel caso di sostanze “pesanti” (compresa la cannabis sintetica) la durata delle sanzioni va da un minimo di due mesi al massimo di un anno e prevede la sospensione dei documenti per la guida, l’espatrio e il porto d’armi. Nel caso di possesso di derivati della cannabis è prevista la sospensione degli stessi documenti, per un periodo da uno a tre mesi. Per chi non è in possesso di questi documenti, la sanzione consiste nel divieto di conseguirli.

L’assuntore può ricorrere entro trenta giorni dalla data di notifica della contestazione e delle analisi, produrre e trasmettere documenti e scritti difensivi al Prefetto, nonché chiedere un’audizione, inoltre entro dieci giorni dalla data di notifica dell’ordinanza di convocazione, può presentare opposizione al Giudice di Pace.

Infine può fare opposizione al Decreto con il quale il Prefetto, a conclusione del procedimento, ritiene eventualmente di applicare una sanzione.

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