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Lamezia. Replica di Confintesa a Sacal

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Riceviamo e pubblichiamo la replica di Confintesa a Sacal in merito al ricorso per condotta antisindacale

Di seguito la nota:

A parziale rettifica del comunicato stampa trasmesso dalla Sacal S.p.A. e Sacal GH, si evidenzia come il Giudice del Lavoro abbia disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire sollevata dalle società, ritenendo (si legge testualmente) “sussistente la legittimazione ad agire della Confintesa, che costituisce organizzazione sindacale diffusa su gran parte del territorio nazionale e svolge attività sindacale in settori diversi, relativi all’impiego pubblico e quello privato, tra cui il settore del trasporto aereo”.

Ora, la circostanza che nel caso di specie non sia stata ritenuta antisindacale la condotta assunta da parti resistenti, cui seguirà Ricorso in opposizione, anche “per non pregiudicare la realizzazione delle iniziative aziendali”, si scontra con la sentenza TAR Calabria – Catanzaro- n.1212 del 13.06.2019 con la quale addirittura  è stata accolta la domanda di accesso civico ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013, ai danni di Sacal S.p.A., ciò in quanto è fatto notorio che S.A.Cal. S.p.a. sia una società a capitale prevalentemente pubblico, sicché, avendone le pubbliche amministrazioni il controllo, essa è una società in controllo pubblico ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m) d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Di conseguenza, essa rientra nell’ambito soggettivo di applicazione del diritto di accesso civico, ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 33 del 2013.

Inoltre, si legge nel Decreto citato dalle società nella nota stampa, a supporto delle ragioni promosse da Confintesa che “malgrado non sussista nel campo delle relazioni industriali un principio di parità di trattamento tra le varie organizzazioni sindacali, viene, tuttavia, a configurare una condotta antisindacale il comportamento datoriale che si concretizzi in un rifiuto, a danno di taluni sindacati, di forme di consultazione, di esame congiunto o di instaurazione di trattative, espressamente previste da clausole contrattuale o da disposizioni di legge, allorquando detto rifiuto si traduca-sia per le modalità in cui si esprime, sia per comportamento globalmente tenuto dall’imprenditore nei riguardi di dette organizzazioni – in condotte oggettivamente discriminatorie, atte ad incidere negativamente sulla stessa libertà del sindacato e sulla capacità di negoziazione, minandone la credibilità e l’immagine anche sotto il profilo della forza aggregativa in termini di acquisizione di nuovi consensi”.

Atteggiamento questo, stigmatizzato nel Decreto, ed ulteriormente avvalorato dalla nota stampa resa nota dai Vertici Sacal S.P.A.e Sacal GH, volta a screditare la forza aggregativa di Confintesa, dimenticando, tra l’altro, che l’operato aziendale deve comunque rispondere ai principi di pubblicità, trasparenza e buona amministrazione quale società a prevalente capitale pubblico.

 

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