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Progetti di Vita: TAR condanna inerzia Comune Lamezia e ASP nei confronti di minore con disabilità

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Per la seconda volta in un anno il TAR interviene sulle inefficienze dei Servizi Sociali degli Enti Locali, condannando questa volta il Comune di Lamezia Terme a predisporre il Progetto di Vita previsto dall’art. 14 della Legge 328/2000, che la famiglia di un minore con Autismo aveva richiesto oltre tre anni fa

Comunicato Stampa

Con la sentenza 1846/2022 del 21 Settembre, pubblicata il 24 Ottobre, i giudici amministrativi hanno dato piena ragione alla famiglia di Tommaso, un minore con autismo che, già nel 2019, aveva presentato istanza per la predisposizione e la realizzazione del Progetto di Vita previsto dalla Legge 328/200, una norma introdotta oltre 20 anni fa e che in Calabria risulta totalmente inapplicata nei confronti delle persone con disabilità, sia dai Comuni che dalle Aziende Sanitarie.

E’ il secondo Comune, quello di Lamezia Terme, ad essere condannato, dopo che già quello di Vibo Valentia aveva subito la medesima condanna, per un caso simile, con la storica Sentenza 106/2022 emessa dal TAR Calabria – Sezione Catanzaro.

I Giudici amministrativi hanno fortemente censurato il comportamento dell’Ente che, nel respingere inizialmente l’istanza, aveva erroneamente comunicato alla famiglia la mancanza di fondi specifici per i Progetti di Vita, evidentemente cadendo nell’errore di una superficiale lettura ed interpretazione di una norma invece molto chiara che specifica che il Progetto di Vita è un istituto giuridico ed amministrativo, attivabile a domanda dell’interessato, coperto da finanziamenti plurimi e “ordinari”, già previsto dai fondi per le politiche sociali e da quelli per le politiche sanitarie e che deve essere obbligatoriamente avviato, predisposto e realizzato, per favorire la piena partecipazione della Persona con Disabilità attraverso il suo migliore sviluppo, come forma di giusta determinazione, in applicazione di quanto previsto dalla Convenzione ONU dei Diritti delle Persone con Disabilità. Sono risultate inconsistenti in tal senso le controdeduzioni del Comune di Lamezia Terme.

La portata di questa nuova Sentenza del TAR Calabria, confermando la recentissima giurisprudenza formatasi proprio in Calabria per il caso simile di Vibo Valentia, allarga le responsabilità, oltre che al Comune di Lamezia Terme, anche all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro.

Quest’ultima, infatti, costituendosi in giudizio, aveva avanzato richiesta di estromissione dal giudizio, ostentando la propria incompetenza nel merito della predisposizione del Progetto di Vita.

Il TAR di Catanzaro ha invece confermato la totale e dovuta partecipazione delle Aziende Sanitarie nella predisposizione del Progetto di Vita della Persona con Disabilità, in cooperazione con il Comune di Residenza, rientrando nelle obbligatorie competenze proprio dell’ASP la realizzazione dei servizi sanitari previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), coordinati con gli interventi sociali attuabili dai Comuni.

Il Progetto di Vita è infatti una presa in carico globale della Persona con Disabilità che obbligatoriamente coinvolge, oltre che il Comune di Residenza, anche l’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio.

Nel lungo percorso per la definizione del processo amministrativo, la famiglia di Tommaso è stata fortemente sostenuta dall’associazione provinciale Oltre l’Autismo Catanzaro OdV e da io autentico OdV Vibo Valentia, con l’assistenza dell’Avv. Felicia Cutuli.

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