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Sangue infetto, importante sentenza sull’assegno di reversibilità

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Sangue infetto. Un problema che affligge molti emotrasfusi e di cui si sono occupati molti tribunali italiani. In redazione ci è giunta un’altra storia riguardante questa frequente problematica sanitaria che implica forti risvolti sociali. Di seguito la cronaca della vicenda culminata poi con la sentenza per gli emotrasfusi del Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro e Previdenza, la n. 183/2017.

Il caso: una signora, in qualità di erede prossima congiunta del proprio genitore, deceduta nel 2012 ma titolare dell’indennizzo ex Legge 210/1992 fin dal 2003  – per aver contratto l’epatite C a seguito di emotrasfusioni – richiedeva l’assegno reversibile per 15 anni o l’assegno “Una Tantum” previsto dalla predetta Legge all’art. 2. La signora in questione otteneva però il rigetto dell’istanza con la motivazione: “Non esiste nesso causale tra l’infermità già riconosciuta e il decesso della de cuius”. Mediante il proprio avvocato, la donna pertanto ricorreva al Tribunale di Reggio Emilia, dal momento che il riconoscimento dell’assegno reversibile non è condizionato alla necessaria esistenza di nesso causale con il decesso del dante causa.

L’autorità giudiziaria adita, accogliendo il ricorso, sintetizzava nei seguenti termini: “…Seppur pregnante è l’indispensabilità del nesso causale tra patologia e il decesso ai fini del riconoscimento dell’assegno “Una tantum”, altrettanto non può dirsi riguardo alla concessione dell’assegno reversibile che muove da presupposti differenti. Ciò in quanto la de cuius, avendo ottenuto il riconoscimento anteriormente alla legge finanziaria del 2004, era titolare di emolumento espressamente reversibile.

Soltanto successivamente alla predetta finanziaria l’indennizzo ex Legge 210/1992 diveniva non rivalutabile ed irreversibile. Concludendo, afferma l’avv. Tommaso Colloca del Foro lametino: “Tutti gli eredi di coloro i quali hanno ottenuto l’indennizzo ex Legge 210/1992 anteriormente al 2004, potranno ottenere l’assegno reversibile per 15 anni anche in assenza di nesso causale tra la patologia contratta e il decesso”.

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