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Italexit: tanti in Calabria non chiederanno il Green Pass

3 min di lettura
Green pass

Sono tante le attività, che non accettano il green pass in linea con la Costituzione Repubblicana, esercitando il proprio diritto al lavoro non accettando limitazioni giustificate da un decreto liberticida e fortemente discriminatorio

Un lungo elenco a cui ovviamente si aggiungono tutti coloro che si oppongono in silenzio.Tra le attività figurano un agriturismo a Morano Calabro, sul Pollino. Un noto hotel di Corigliano Rossano, una palestra di San Marco Argentano e un’attività commerciale di Diamante.

Ma sono ovviamente i locali di ristorazione quelli più numerosi: ce n’è uno di Marina di Fuscaldo, un altro di Petilia Policastro e di Crotone. E poi c’è un piccolo ma noto locale di Decollatura, un altro di Sant’Eufemia Lamezia, e un altro nella frazione Accaria. E via via con Botricello, Catanzaro, Soverato e Davoli. Anche la presenza di tre studi medici: uno di Gioia Tauro, un altro di Reggio e poi Isola Capo Rizzuto.

Noi di Italexit siamo impegnati in prima linea contro queste misure fortementi discriminatorie che violano le libertà individuali ed offriamo a tutti il nostro vademecum e la nostra assistenza legale contro il green pass:

1) Verifica innanzitutto che il locale o l’attività in cui stai per fare ingresso, rientrino in una tra quelle indicate nelle disposizioni di cui sopra.

2) Verifica se il soggetto che richiede il GREEN PASS risulti nell’elenco delle persone autorizzate secondo l’art.13 del DPCM 17/06/2021.

3) Tale Decreto NON autorizza nessuno a chiedere informazioni personali attinenti il tuo stato di salute (Vaccinazione, immunizzazione, tampone), ma consente unicamente di utilizzare la cd app VERIFICAC19, con la quale leggere il Qr Code sul certificato digitale.
Se il richiedente non è in possesso dell’app VERIFICAC19 NON può chiedere nulla.

4) Verifica se (ad eccezioni dei pubblici ufficiali) il richiedente il Green Pass sia stato delegato con atto formale ai sensi dell’art.13 DPCM 17/06/2021.

5) Informa il richiedente che, in ogni caso, il rispetto delle procedure previste dal D.L. 105 del 23/07/2021 e dal DPCM del 17/06/2021 non esime da eventuali azioni penali o civili da parte tua, posto che nella gerarchia delle fonti le norme citate sottostanno:
a) alla Costituzione italiana (articoli 3, 13, 16, 32 );

b) alla normativa ed ai regolamenti europei:
– b 1) La Risoluzione 2361/2021 del Consiglio d’Europa vieta agli Stati membri di rendere obbligatoria, anche indirettamente, la vaccinazione, stabilendo altresì che nessuno a livello politico, sociale o in altra forma può fare pressioni perché le persone si vaccinino se non lo scelgono autonomamente;
– b 2) L’art. 36 del Regolamento (UE) 953/2021 del 14/06/2021 dispone che: “è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate ).
Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l’uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non è una pre-condizione per l’esercizio del diritto di libera circolazione o per l’utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo ad essere vaccinati.

– Ciò è confermato dallo stesso D.L. 105/2021 che stabilisce all’art. 4, comma 2, lettera e), punto 2, che “Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021” (sopra citati).

6) Invita il richiedente a desistere dalla sua richiesta ed a DISAPPLICARE la normativa interna sul GREEN PASS, sotto ordinata e dunque soccombente rispetto a quella comunitaria, pena l’esposizione ad azioni legali con richiesta di risarcimento danni.

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